Un pomeriggio al San Camillo
Scrivo in un pomeriggio di marzo del 2009, un venerdì
dei tanti che ho trascorso al san Camillo, per buttar giù delle note,
spero interessanti.
Mia madre e mio padre mi hanno educato a una concezione esistenziale
improntata ad un riconoscimento dei valori che nel bene o nel male
caratterizzano
le persone fuori da simpatie o antipatie.
Caratterizzare la persona umana significa anche raggiungere una linea
di valutazione che tende a separare la sincerità rispetto alla menzogna.
Quindi ho per l'ennesima volta cercato il contatto con una varia
umanità nei corridoi del San Camillo, microcosmo di persone inedito e
stimolante, per me,
con caratteristiche diverse ma sempre affini per argomenti singoli fra
di loro collegati nel rapporto alla fatica del vivere.
Così mi è capitato di parlare con Elena, una tirocinante,
simpaticissima e molto paziente, con cui si è parlato di argomenti
della classicità molto importanti,
come il paradiso, l'incesto, l'adulterio, il complesso di Edipo, allora
situazioni ricorrenti e gravi.
A questo proposito si è parlato di grandi lavori antropologici come "Il
ramo d'oro" di Fraser, ricordando Levi-Strauss, parlando di notizie
varie e giungendo fino a Althusser in
cui si fondono vari argomenti drammatici.
Si è passati poi a temi sulle cure omeopatiche ed erboristiche ed
infine ad argomenti meno gravi come l'uso della fotocopiatrice, che in
quel momento rappresentava un guaio tecnico,
creando una notevole richiesta di pazienza.
Qui ho conosciuto anche il simpaticissimo Dott. Filippi, sempre
trafelato e impegnatissimo, serio e spiritoso, posato appena posso
pronto a scambiare velocemente
due chiacchiere, con lui faccio riferimento alla mia situazione
psicofisica, accennando anche alla mia situazione familiare, dandogli
conto di qualche mio parere in proposito.
Bisogna dire che quando converso col dott. Filippi, penso sempre al
grande Socrate filosofo dell'anima, per la sua serietà e disponibilità,
per la sua capacità
di soppesare gli argomenti con abilità induttiva e deduttiva davvero al
giorno d'oggi molto rare.
Sarà anche che ho provato per Socrate un'ammirazione profonda,
suggeritami da mio nonno Icilio, strenuo socratico.
Occorre anche fare riferimento all'educatrice operatrice lavorativa
Cristina Paolucci che quando irrompe nei corridoi del San Camillo
sbotta in una loquela
fluente che è una meraviglia, ed è in realtà spiritosissima e sincera
soprattutto quando passa in rassegna argomenti che, soprattutto,
riguardano il
mio rapporto lavorativo con i ragazzi e gli operatori della coop
Agriverde, Parla anche di argomenti delicati come l'igiene personale,
toccando tutte le caratteristiche del caso.
Poi parlando di Alessandro, di Alessandra, di Giovanni e gli altri del
gruppo, di Agriverde strabuzza affettuosamente gli occhi quindi
puntualizza, conferma,
corregge, smentisce in maniera diversa.
Alla fine dopo varie astrologazioni sulla natura e situazioni della tal
cosa e tal'- altro personaggio, si chiude la discussione e troviamo un
punto di intesa comune.
E che dire che dire di Leonardo il cui argomento preferito è un mio
amico "sospeso" fra benessere e malessere che si avvicendano
continuamente con esiti alterni.
Leonardo è paziente e pacato nel parlare dei miei argomenti personali e
familiari, alla fine determinando in me un risultato costruttivo e
sereno.
A questa carrellata di personaggi, non poteva mancare l'inossidabile
Adriana, accompagnatrice di molte persone al San Camillo, sempre in
eterno movimento,
anche lei molto paziente e spiritosa e che ha in Fabio, suo figlio, un
notevole talento letterario: definizione che non rappresenta,
credetemi, nessuna piaggeria.
Fabio, sul "Faro" ha manifestato una capacità espositiva e comunicativa
degna di un Ferencz Molnar dei "I ragazzi della via Paal " o di C.
Dickens de "Il principe e il Povero".
A Fabio va dato il merito di una grande cultura e capacità comunicativa
davvero rara, associando una narrazione classica, romantica e
psicologica: caratteristiche
idealmente intrecciate in modo sapiente, veramente complimenti.
Potrei soffermarmi ancora su temi e personaggi situazioni tipiche e
particolari, parimenti interessanti e nuove. Ma credo, a questo punto,
che si debba dare
il riconoscimento a tutte le persone cui ho accennato di un merito
davvero grande quello di credere non solo nei propri valori e nella
propria cultura, di
cui ho prima parlato, ma anche di essere portatrici nel loro lavoro di
caratteri diversi, singolari, attraverso cui sgorga una linfa umana
comunicativa,
che porta a fondere concezioni positive dell'esistenza e dona speranza
e coraggio.
Insomma un caleidoscopio vitale che dà e porta vita a tutti noi, una
vita di cui in tempi come questi abbiamo veramente
bisogno, in un mondo che ci accoglie sempre nuovo e diverso nelle sue
contraddizioni.
Andrea Vasina
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Invalidità e lavoro
(a cura dell'Associazione UmanaMente)
Cos’è l’invalidità? Cosa comporla essere invalidi? Che
differenza c'è
tra l’invalidità fisica e psichica? Quali sono le leggi di riferimento
che regolano gli inserimenti lavorativi’
Queste domande ci portano allo studio delle:
“Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale”
del Ministero della Salute.
Dalla seconda parte: Priorità strategiche nello sviluppo dei servizi;
linee di sviluppo del Dipartimento di Salute Mentale: punto e)
inclusione sociale e lavorativa.
Riconoscendo e sottolineando con forza il diritto di
cittadinanza e
definendo co-partecipativo il processo che porta alla costruzione di un
progetto di vita, si afferma la centralità svolta dai processi di
inclusione sociale e lavorativa dell’utente, attraverso i quali si può
favorire una reale occasione di cambiamento della condizione dello
stesso.
E’ necessario superare le forme di assistenza finanziaria ed economica
finora erogate alle persone in carico ai servizi di Salute Mentale.
L’inclusione sociale prevede l'implementazione di un progetto
terapeutico personalizzato, copregettato e co-finanziato anche
dall’Ente Locale.
In linea con i Piani di Zona svolgono un ruolo strategico, in tale
prospettiva, i programmi di addestramento professionale. I Patti
territoriali devono essere intesi, dunque, come programmi politici di
sviluppo della comunità locale, in termini di politica sociale ed
economica volta verso la tutela dei soggetti deboli. In questo ambito,
rispetto all'inserimento lavorativo, appare opportuno definire, da
parte delle amministrazioni pubbliche, quote di servizi da affidare
alle Coop sociali B e, analogamente, attraverso accordi con le
organizzazioni imprenditoriali, creare ambiti di collaborazione tra
imprese profit e cooperative.
L’esperienza della cooperazione sociale può essere sostenuta attraverso
la diffusione delle pratiche di affidamento facilitato permesse dalla
legislazione nazionale (legge 381/1991, legge 68/1999 e decreto
legislativo 163/2006) e da quelle regionali.
L’utente in carico ai Servizi di Salute mentale ha bisogno, per potersi
inserire nel mondo del lavoro, di costruire una reale autonomia
personale; non devono essere tralasciate in questa direzione le reti
relazionali alle quali l’utente partecipa. Le soggettività presenti
nelle reti relazionali degli utenti vanno accompagnate attraverso un
lavoro di monitoraggio e formazione, a riconoscere il cambiamento
dell’utente e l’evoluzione del suo percorso terapeutico. Diversamente,
tali reti relazionali, poiché impreparate, corrono il rischio di
rimandare all’utente una immagine di sé che non lo aiuta a consolidare
gli obiettivi faticosamente raggiunti.
Legge 12 marzo 1999, n.68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo
1999 - Supplemento Ordinario n.57
1. La presente legge ha come finalità la promozione
dell'inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si
applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità.
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1.
Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per
l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza
dello stato invalidante.
Dopo aver approfondito alcune linee di indirizzo
sull'inclusione
lavorativa e la legge 68 del '99 i dubbi invece che diminuire sono
aumentati tanto da far sorgere l'idea di preparare un intervista da
sottoporre a qualche persona competente nella complicata materia del
lavoro per le persone che soffrono di problemi psichici.
Ecco l’intervista
Presentazione
1 . Nell’esaminare la legge 68 del ’99 “Norme per il
diritto al lavoro
dei disabili” abbiamo incontrato diverse difficoltà che vorremmo
discutere con lei. Rispetto all’avvio al lavoro, alcune domande sulle
procedure di asta, chiamata numerica, chiamata nominativa.
a. È vero che il disabile psichico viene avviato al lavoro
esclusivamente tramite la cosiddetta chiamata nominativa, mentre .
escluso dalla chiamata numerica e dall’asta?
b. È vero che, al contrario, il disabile fisico-motorio o
fisico-sensoriale può accedere al lavoro tramite tutti questi canali?
c. Ci può spiegare esattamente in che cosa consistono l’asta, la
chiamata numerica e la chiamata nominativa?
d. Quando si percorre il canale della chiamata nominativa, viene
riservata al disabile psichico, una priorità diversa rispetto al
disabile fisico-motorio e a quello fisico-sensoriale?
e. Più a monte, qual'è la norma, e qual'è soprattutto la ratio, che
esclude il disabile psichico dalla chiamata numerica e dall’asta?
f. Presso l’Ufficio del collocamento mirato vi è un raccoglitore
contenente schede di aziende in cerca di personale con disabilità, alle
quali anche il disabile psichico può inviare il proprio curriculum.
Dunque, questa procedura è concettualmente diversa dalla chiamata
nominativa, ma che differenza sostanziale c’è tra i due percorsi?
g. Qual'è il ruolo giocato dall'“Agenzia Lavoro” e come interagisce con
essa l’“Ufficio per il collocamento mirato”?
2 Dall’Art 4 della legge 68 del ’99 si evince che:
"L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui
al
presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni
di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i
criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante."
Potrebbe chiarirci le modalità di valutazione della commissione?
3 Come definirebbe l’handicap, la disabilità, l’invalidità e
l'inabilità?
4. Distinzioni fra disabilità, inabilità, invalidità, handicap
a. Nelle domande formulate finora è stata usata l'espressione
“disabilità”, ma altre ce ne sono, come “inabilità”, “invalidità”,
“handicap”. Parliamo di disabilità e handicap. Appare evidente che, nel
disabile fisico-motorio o in quello fisico-sensoriale, sia presente un
deficit su base organica, il che non è necessariamente vero in campo
psichico. Infatti, la più consolidata letteratura medica attribuisce
alla patologia psichiatrica una base funzionale, cioè senza deficit
organico, a differenza dell'handicap psichico, cui, al contrario,
attribuisce un deficit su base organica. Può dirsi allora che
“disabilità” e “handicap” siano espressioni sinonime in campo
fisico-motorio e fisico-sensoriale, mentre non lo sono in campo
psichico?
b. Facendo ora riferimento anche all'espressione “invalidità”, io sono
stato dapprima riconosciuto invalido con diagnosi di tipo psichiatrico,
quindi su base funzionale e non organica, poi mi è stato riconosciuto
lo stato di persona handicappata, che, stando a quanto detto in
precedenza, dovrebbe presupporre un deficit organico che io non ho.
Sembrerebbe allora che, a livello legislativo, non sia recepita, o non
lo sia in modo chiaro, quella distinzione operata invece a livello
medico. A livello di specifiche norme per i percorsi di inserimento o
avvicinamento al lavoro si procede, dunque, in modo analogo riguardo a
malati psichiatrici e handicappati psichici?
c. È noto che l'invalidità viene riconosciuta a un soggetto secondo una
determinata percentuale, ed è logico pensare che lasci una capacità
lavorativa pari alla percentuale residua. A titolo di esempio, io, che
sono invalido al 75% dovrei essere non invalido per il restante 25%.
Quindi apparirebbe logico pensare che l'invalido al 100% non abbia
alcuna capacità lavorativa residua. È vero che, invece, una percentuale
di invalidità pari al 100% non esclude una capacità lavorativa residua?
Ed è per questo motivo che l'invalidità al 100% non implica
necessariamente l'inabilità? Che rapporto c'è fra invalidità al 100% e
inabilità al lavoro?
5. Sono previsti percorsi lavorativi diversi per persone “affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e per i portatori di
handicap intellettivo”?
6. Passando infine a questioni economiche, vorremmo chiederle quanto
viene retribuito all’ora una persona che usufruisce di una borsa lavoro?
7. Esiste un numero massimo e minimo di ore lavorative per una persona
in borsa lavoro. In base a quali criteri vengono stabiliti tali limiti?
8. Esistono categorie di differenziazione tra le borse lavoro?
9. Sono previste borse lavoro finalizzate all’assunzione? E' a
conoscenza di qualche caso di persona assunta?
Si è contattato il responsabile dell'Agenzia lavoro: il Dott. Vincenzo
Trono
- Educatore Coordinatore dell’Agenzia Lavoro del Dipartimento di Salute
Mentale dell'AUSL di Bologna (Servizio che si occupa dei progetti di
formazione ed inserimento al lavoro degli utenti con disagio psichico
seguiti dai 5 CSM dell’area della sola citt. di Bologna).
- Responsabile del Gruppo Dipartimentale Salute Mentale e Lavoro
(coordinamento degli operatori Psichiatria Adulti, Sert e
Neuropsichiatria Infantile che sono impegnati quotidianamente sulle
attività e sui percorsi d’inserimento formativo lavorativo dell’utenza
DSM).
Ha accettato di essere intervistato mostrando una grande disponibilità
e gentilezza. L'associazione UmanaMente lo ringrazia per aver
rilasciato questa esclusiva intervista
1. Rispetto all’avvio al lavoro, alcune domande sulle
procedure di asta, chiamata numerica, chiamata nominativa.
1.1 È vero che il disabile psichico viene avviato al lavoro
esclusivamente tramite la cosiddetta chiamata nominativa, mentre è
escluso dalla chiamata numerica e dall'asta?
1. Si è vero: il disabile psichico può essere assunto
solo con chiamata nominativa ovvero per scelta da parte del datore di
lavoro; Legge 68/99, art. 9, comma 4, “I disabili psichici vengono
avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui
all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai
sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui
all’articolo 13.”; Sempre per la L.68/99, art. 11, comma 2, “Nella
convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che
il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che
possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di
orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia
riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non
costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.”
2. Alle Aste dei Centri per l’Impiego possono partecipare parimenti
tutti i cittadini senza esclusione di sorta, disabili e non disabili;
le aste contengono l'elenco delle offerte di lavoro a tempo determinato
ed indeterminato per il territorio regionale, provinciale e locale,
presentate da Pubbliche Amministrazioni per qualifiche che non
richiedono concorso. Per le aste dei lavori a tempo determinato bisogna
essere disoccupati, invece per le assunzioni a tempo indeterminato si
può essere anche occupati, per esempio nel privato.
3. Poi ci sono le “Aste del Collocamento Mirato Numerico”, riservate ai
disabili, come forma e procedura pubblica e selettiva di assunzione
nelle Pubbliche Amministrazioni dei soli disabili fisici. Qui i
disabili psichici non possono partecipare.
1.2 È vero che, al contrario, il disabile
fisico-motorio o fisico-sensoriale può accedere al lavoro tramite tutti
questi canali?
Sì, i disabili fisici possono usufruire di tutte le
possibilità di assunzione o lavorative offerte dal sistema del
collocamento mirato come da Legge 68/99 e successive modifi cazioni ed
integrazioni.
1.3. Ci può spiegare esattamente in che cosa consistono
l’asta, la chiamata numerica e la chiamata nominativa?
1 . La modalità di assunzione numerica riguarda il 40%
dei posti per disabili da ricoprire complessivamente da parte delle
aziende con più di 50 dipendenti (0% per le imprese tra 15 e 35
dipendenti, 50% per quelle con 36/50 dipendenti). L’Ufficio Inserimenti
Lavorativi Disabili invia in azienda i lavoratori che hanno dichiarato
la loro disponibilità a ricoprire un determinato posto sulla base della
graduatoria predisposta di volta in volta. I datori di lavoro devono
accettare i disabili inviati e non possono scegliere il lavoratore a
propria discrezione.
2. Ritornando a parlare (vedi sopra punti 2 e 3) delle aste per i
disabili fisici si può aggiungere che da L.68/99, art.9, comma 5. “Gli
uffici competenti possono determinare procedure e modalità di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la
chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli
ambiti territoriali e per specifici settori.” I posti disponibili per
avviamenti numerici sono pubblicizzati sulla stampa e via internet
(messi all’asta) e i lavoratori interessati possono dare la loro
disponibilità entro i termini indicati nell’avviso. Raccolte le domande
di adesione viene predisposta la graduatoria, vengono verificate le
domande e si accerta se la disabilità dei richiedenti è compatibile con
il posto vacante. I disabili fisici sono, quindi, avviati secondo
l’ordine di graduatoria.
3. La modalità di assunzione nominativa, ovvero la possibilità di poter
scegliere a propria discrezione il disabile, è permessa alle imprese
pubbliche e private che devono ottemperare all'obbligo di copertura dei
posti per disabili nella misura del 60% dei posti disponibili per
quelle con più di 50 dipendenti (100% per le imprese tra 15 e 35
dipendenti, 50% per quelle con 36/50 dipendenti).
E' vero che il datore di lavoro sceglie il disabile, ma al fine di
agevolare la scelta, il migliore incrocio domanda/offerta, ovvero che
venga collocata la persona giusta al posto giusto la Provincia in
collaborazione con i servizi dell’AUSL ha definito delle procedure di
accordo e collaborazione, cerca di utilizzare le convenzioni e tutti i
possibili percorsi ed attività di supporto all'inserimento lavorativo
(formazione, tirocini, ecc.).
1.4 Quando si percorre il canale della chiamata
nominativa, viene riservata al disabile psichico, una priorità diversa
rispetto al disabile fisico-motorio e a quello fisico-sensoriale?
No, non viene data alcuna priorità al disabile psichico
nelle chiamate nominative.
1.5 Più a monte, qual'è la norma, e qual'è
soprattutto la ratio, che esclude il disabile psichico dalla chiamata
numerica e dall’asta?
La legge 68/99 lo stabilisce ma non lo definisce; è
da interpretare che tale distinzione è basata su una supposta maggiore
problematicità relazionale (pregiudizio) posta dai disabili psichici
tale da richiedere che vengano attentamente valutati prima di essere
assunti. Per il disabile fisico sembra che basti conoscerne le
competenze e la preparazione professionale. A mio avviso ci sono forti
dubbi di costituzionalità su questo tipo di impostazione/distinzione.
1.6 Presso l’Ufficio del collocamento mirato vi è
un raccoglitore contenente schede di aziende in cerca di personale con
disabilità, alle quali anche il disabile psichico può inviare il
proprio curriculum. Dunque, questa procedura è concettualmente diversa
dalla chiamata nominativa, ma che differenza sostanziale c’è tra i due
percorsi?
Il raccoglitore con le schede delle aziende è quello
che raccoglie i prospetti delle scoperture ovvero le schede con cui le
aziende comunicano alla Provincia i posti disponibili per disabili,
indicandone mansioni, orari, forma di contratto assuntivo, percorsi
formativi necessari, raggiungibilità con i mezzi di trasporto, ecc.
Tali schede sono ad uso degli operatori dell’Ufficio Inserimenti
Lavorativi Disabili della Provincia, dei Servizi dell’AUSL e
consultabili da tutti i cittadini. E’ chiaro che se il disabile
psichico ha l’informazione di una ditta che offre un posto per un
profilo lavorativo a lui adatto, si può anche proporre inviando anche
un curriculum, ma il datore di lavoro conserva anche in questo caso la
facoltà di scelta nominativa (visto e colloquiato se gli va bene lo
assume altrimenti no).
La Provincia pubblica in una bacheca presso la propria sede le
disponibilità di posti per disabili di alcune imprese; con questa
modalità ci si può proporre direttamente alle imprese inviando via fax
un curriculum, ma anche qui il datore di lavoro visto e colloquiato il
disabile, se gli va bene lo assume altrimenti no (scelta nominativa).
Non ci sono forme di scelta diverse.
1.7. Qual'è il ruolo giocato dall'“Agenzia Lavoro” e
come interagisce con essa l“Ufficio per il collocamento mirato”?
L'Agenzia Lavoro si occupa solo degli utenti seguiti
dai 5 CSM della città di Bologna (non quelli dei paesi della pianura e
della montagna bolognese) e li supporta nella ricerca e
nell'inserimento al lavoro anche come disabili. Per tutti i Servizi
dell’AUSL (per tutti i CSM di montagna, pianura e città) esiste un
Protocollo d’intesa, un accordo scritto, con la Provincia di Bologna,
che favorisce e regola i rapporti di collaborazione, la segnalazione
degli utenti
disabili e la costruzione dei progetti per l’inserimento al lavoro con
la legge 68/99.
2. Dall’Art 4 della legge 68 del ’99 si evince
che: “L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i
criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di
controllo della permanenza dello stato invalidante.”
Potrebbe chiarirci le modalità di valutazione della commissione?
Un cittadino dopo aver chiesto ed aver visto
riconosciuto uno stato ed
una percentuale di invalidità (o disabilità) almeno del 46% per
accedere al sistema (prima di iscriversi in Provincia agli elenchi dei
Disabili), alle attività ed ai percorsi previsti dal collocamento
mirato deve sottoporsi alla visita in Commissione L. 68/99 per la
definizione della diagnosi funzionale. Tale percorso valutativo che si
esaurisce normalmente con una visita prenotata al CUP, stabilisce oltre
all'invalidità, le caratteristiche comportamentali, relazioni e dei
rapporti sociali della persona e soprattutto la idoneità o le
controindicazione a talune mansioni lavorative, ovvero ciò che non è
adatta a fare per le limitazioni poste dal suo stato di malattia.
3. Come definirebbe l'handicap, la disabilità,
l'invalidità e l'inabilità?
Handicap: è l’impossibilità di usufruire dei diritti
e delle opportunità nel proprio contesto sociale, di vita e di lavoro a
causa di ostacoli materiali e di atteggiamenti sociali e
comportamentali di pregiudizio; l’handicap può incrementare il proprio
livello di disabilità.
Disabilità: è la mancanza di alcune abilità e competenze nello svolgere
delle attività e dei ruoli nei quali ci si aspetta che la persona
funzioni socialmente (scuola, lavoro, relazioni interpersonali).
Invalidità: è una definizione medico legale che definisce con una
diagnosi ed una percentuale lo stato di minorazione o menomazione
fisico, psichico, intellettivo e sensoriale di una persona; dove per
menomazione si intende la mancanza di un organo o l’alterazione di una
funzione di organo/i a livello fisico, psichico, sensoriale e
intellettivo.
Inabilità: condizione o infermità fisica o mentale causata da un
infortunio o da una malattia ed è l'incapacità a svolgere per un
periodo di tempo limitato o permanentemente la propria attività
lavorativa.
4. Distinzioni fra disabilità, inabilità,
invalidità, handicap
4.1. Nelle domande formulate finora è stata usata l'espressione
“disabilità”, ma altre ce ne sono, come “inabilità”, “invalidità”,
“handicap”. Parliamo di disabilità e handicap. Appare evidente che, nel
disabile fisico-motorio o in quello fisico-sensoriale, sia presente un
deficit su base organica, il che non è necessariamente vero in campo
psichico. Infatti, la più consolidata letteratura medica attribuisce
alla patologia psichiatrica una base funzionale, cioè senza deficit
organico, a differenza dell'handicap psichico, cui, al contrario,
attribuisce un deficit su base organica. Può dirsi allora che
“disabilità” e “handicap” siano espressioni sinonime in campo
fisico-motorio e fisico-sensoriale, mentre non lo sono in campo
psichico?
Come dicevamo prima, Handicap è il limite o
l'ostacolo posto nell’ambiente sociale e di vita, dagli altri.
Disabilità è una propria limitazione di abilità e competenze a svolgere
un' attività o un ruolo sociale. Non sono sovrapponibili né per i
disabili fisici né per quelli psichici. La mancanza organica è la
menomazione.
4.2. È noto che l'invalidità viene riconosciuta a
un soggetto secondo una determinata percentuale, ed è logico pensare
che lasci una capacità lavorativa pari alla percentuale residua. A
titolo di esempio, una persona che è invalida al 75% dovrebbe essere
non invalida per il restante 25%. Quindi apparirebbe logico pensare che
l'invalido al 100% non abbia alcuna capacità lavorativa residua. È vero
che, invece, una percentuale di invalidità pari al 100% non esclude una
capacità lavorativa residua? Ed è per questo motivo che l'invalidità al
100% non implica necessariamente l'inabilità? Che rapporto c'è fra
invalidità al 100% e inabilità al lavoro?
L’invalidità civile al 100% stabilisce una diagnosi
medico legale per una grave patologia che però non limita l’autonomia,
l’autosufficienza e la capacità lavorativa del tutto ovvero che non
impedisce ad una persona lo svolgimento di una qualunque attività
lavorativa.
Si può lavorare e non perdere l’assegno di invalidità civile con il
100% e con un reddito personale fino a 14.886,28 €.
È in sede INPS che viene stabilita, solo se la persona ne fa richiesta
ai fini dell’acquisizione di un assegno ordinario d’invalidità o di una
pensione di inabilità, una inabilità parziale o totale al lavoro.
L’assegno ordinario di invalidità INPS è dato con un’inabilità
superiore al 67% o con riduzione della capacità lavorativa a meno di un
terzo. La pensione d’inabilità prevede che noi chiediamo che ci venga
riconosciuta l’impossibilità totale di lavorare ergo se si lavora si
smentisce la veridicità di tale richiesta e se ne perde totalmente il
diritto.
Per semplicità, l’inabilità non viene affibbiata nostro malgrado ma se
ne chiede l’ottenimento come diritto e sostegno nell'impossibilità di
una piena capacità lavorativa.
L’assegno ordinario d’invalidità o la pensione di inabilità richiedono
un'anzianità contributiva di (bisogna aver lavorato) almeno cinque
anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di
pensione.
Ma è da ricordare sempre che invalidità e inabilità sono due cose
distinte e prima di procedere in un senso o nell'altro, pensione o
lavoro, conviene sempre consultare un operatore di un patronato.
5. Sono previsti percorsi lavorativi diversi per
persone “affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e per i
portatori di handicap intellettivo”?
I percorsi sono tarati e costruiti negli obiettivi e
nelle attività tenendo conto dei bisogni, dei problemi, della
disabilità e delle capacità della persona; i progetti d’inserimento
formativo e lavorativo non vengono costruiti solo sulla base delle
menomazioni o delle diagnosi cliniche.
A parità di diagnosi ed invalidità ci possono essere percorsi
lavorativi diversissimi a causa di differenti età, titoli di studio,
esperienze lavorative, cultura personale ed attitudini, competenze ed
abilità, ecc.
6. Passando infine a questioni economiche,
vorremmo chiederle quanto viene retribuito all’ora una persona che
usufruisce di una borsa lavoro?
L'indennità di presenza prevede un gettone di tre
euro e dieci cent (3,10 €) l’ora; la borsa lavoro è meglio definita
come “Intervento terapeutico riabilitativo in situazione lavorativa” e
non si configura come rapporto di lavoro ma alla stregua di uno stage o
di un tirocinio di formazione.
7. Esiste un numero massimo e minimo di ore
lavorative per una persona in borsa lavoro. In base a quali criteri
vengono stabiliti tali limiti?
Non vi è un minimo ma vi è il massimo di 34 ore
settimanali; i criteri sono quelli riabilitativi, personali e
lavorativi del progetto d'inserimento lavorativo concordato tra
l’equipe CSM o Agenzia Lavoro, l’utente e l’impresa ospitante la borsa
lavoro.
8. Esistono categorie di differenziazione tra le borse
lavoro?
Ci sono tre tipi di Int. Ter. Riab. in SL (borsa
lavoro):
a)
borsa lavoro occupazionale, terapeutico-socializzante, per utenti che
incontrano molte difficoltà a reggere gli orari, i ritmi, gli impegni e
le responsabilità di un lavoro vero e proprio; quindi si ha bisogno di
un’ambiente di lavoro che accoglie la persona e le sue difficoltà;
durano spesso molti anni.
b) borsa lavoro osservativa, per utenti che non hanno mai lavorato e
che non hanno un’idea precisa di cosa voler fare come mestiere.
L’esperienza pratica serve a comprendere come si lavora, come
migliorare e quale può essere il tipo di attività preferito e più
adatto.
c) borsa lavoro finalizzata, per utenti con una chiara idea di lavoro e
di profilo lavorativo, che svolgono un periodo in borsa lavoro come
prova conclusiva per poi - se tutto va bene - essere assunti a
contratto nello stesso posto.
9. Sono previste borse lavoro finalizzate
all'assunzione? È a conoscenza di qualche caso di persona assunta?
Gli utenti assunti dopo borsa lavoro finalizzata nel
2008 in tutto il Dipartimento di Salute Mentale sono stati 31, più
altri 39 con altri tipi di percorsi.
In totale abbiamo avuto 70 assunzioni su 795 utenti seguiti.
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